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STATUTI DI ASD / SSD E RIFORMA DELLO SPORT: CHE FARE?

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Salvo clamorosi colpi di scena, il 1° luglio 2023 troverà finalmente applicazione il D.lgs 36/2021 recante la nuova disciplina in materia di enti sportivi e lavoro sportivo.

In precedenti contributi, reperibili in questo sito, sono state analizzate le varie tipologie di lavoro sportivo, nonchè il nuovo regime che si applicherà in seguito alla prevista abolizione del vincolo sportivo.


Il Decreto 36 contiene altresì un nucleo importante di disposizioni in materia di atto costitutivo e statuto di Asd e Ssd, alcune delle quali costituenti vere e proprie novità per il settore sportivo dilettantistico. Innanzitutto, nello statuo dovranno essere espressamente previsti:

  • la denominazione;

  • l'oggetto sociale, con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

  • l'attribuzione della rappresentanza legale dell'ente;

  • l'assenza di fini di lucro (con le eventuali deroghe di cui si dirà a breve);

  • le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali;

  • l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonchè le modalità di approvazione degli stessi;

  • le modalità di scioglimento dell'associazione;

  • l'obbligo di devoluzione a fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento.

Le Ssd saranno altresì disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto, nonchè la forma societaria adottata.


Gli enti dilettantistici dovranno destinare eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. Pertanto, di regola, resterà vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione.

Tuttavia, gli enti dilettantistici costituiti in forma di società (ad eccezione delle cooperative a mutualità prevalente), potranno destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, oppure alla distribuzione di dividendi ai soci. La suddetta quota è aumentata fino all'80% per i medesimi enti che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari. L'efficacia di quest'ultima misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.


Asd e Ssd potranno esercitare anche attività diverse da quelle principali (inerenti l'attività sportiva dilettantistica), a condizione che:

  • l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano;

  • abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti che verranno definiti da apposito decreto ministeriale. Dal computo di tali criteri e limiti saranno esclusi i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, nonchè dalla gestione di impianti sportivi.

Si sottolinea che la (parziale) distribuibilità degli utili e l'esercizio di attività secondarie potranno essere praticati solo se espressamente previsti dallo statuto!


Si sottolinea che, qualora il sodalizio sportivo intendesse beneficiare dell'agevolazione fiscale della "de-commercializzazione" dei corrispettivi specifici (quote di abbonamento, rette, ecc.), incassati da soci e tesserati ex art. 148 TUIR e art. 4, comma 4, DPR 633/1972, dovrà prevedere statutariamente, e rispettare in concreto, le clausole previste dall'art. 148 medesimo, fra cui l'incedibilità della quota, la non rimborsabilità della stessa e la non distribuibilità (totale) degli utili di esercizio. Pertanto, nel caso in cui si prevedesse la parziale distribuibilità degli utili, non si potrebbe più beneficiare delle suddette agevolazioni fiscali.


In vista dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, pertanto, sarà necessario riprendere in mano lo statuto sociale e gli eventuali regolamenti interni. Dovrà essere verificata la compatibilità di tutte le previsioni ivi contenute con le nuove norme, in particolare quelle relative all'oggetto sociale, alle attività strumentali e secondarie, al divieto di distribuzione degli utili e alle sue eventuali deroghe (solo per le Ssd). L'ente sportivo che volesse iscriversi anche al RUNTS, dovrà rispettare altresì le disposizioni di cui il D.lgs. 117/2017.


Si consiglia, inoltre, di inserire nello statuto una parte che preveda la possibilità per gli enti di avvalersi delle prestazioni di lavoratori sportivi, volontari, collaboratori amministrativo-gestionali e altre figure professionali (ad es. custodi e magazzinieri), disciplinandone le caratteristiche principali.


Al di là delle previsioni statutarie, dovrà essere poi verificato che i tesserati minori d'età, che abbiano compiuto i 14 anni, abbiano prestato personalmente l'assenso al proprio tesseramento, ovvero che abbiano sottoscritto il relativo modulo.


Al momento non è previsto un termine entro cui dovranno essere adottate tutte le modifiche necessarie per rendere gli statuti associativi compatibili con le nuove disposizioni. Tuttavia, si consiglia di iniziare già ora con l'attività di controllo e verifica dei "vecchi" statuti per poi essere pronti ad inserire le modifiche non appena diventerà necessario (ovvero dal 1° luglio). Anche perché, quando la Riforma sarà effettivamente operativa, le irregolarità non sanate, in seguito agli accertamenti da parte degli organi di controllo del Dipartimento per lo Sport, potranno comportare sanzioni che arrivano fino alla revoca della qualifica di ente dilettantistico.


Avv. Michele Margini

info@avvocatomargini.com



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