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ASSISTENTI BAGNANTI E COLLABORAZIONI SPORTIVE: QUID IURIS?

L’assistente bagnanti è una figura specializzata preposta all’assistenza e alla salvaguardia dell’incolumità dei bagnanti di una piscina o di uno stabilimento balneare. Si tratta, dunque, di un lavoro che richiede una formazione specifica e una preparazione tecnica idonea, insieme alla responsabilità e all’impegno nello svolgimento dell’incarico.


Per poter esercitare la suddetta professione, è necessario essere in possesso di uno specifico brevetto rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN), dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (FISA) o dalla Società Nazionale di Salvamento (SNS), che abilita all’espletamento delle funzioni di assistenza ai bagnanti negli stabilimenti balneari e nelle piscine. L’obbligo di presenza di questa figura in ogni struttura di balneazione aperta al pubblico e il suo riconoscimento professionale sono stabiliti da apposite leggi, decreti e circolari ministeriali.


Per ciò che concerne, invece, la qualificazione gius-lavoristica della prestazione degli assistenti bagnanti, come spesso accade per i soggetti che svolgono attività lavorativa nell’ambito del mare magnum del settore sportivo, l’inquadramento giuridico e contrattuale non è pacifico e può dar luogo a numerosi contenziosi fra le parti. Ciò principalmente a causa dell’errata applicazione della collaborazione sportiva dilettantistica ex art. 67, comma l, lettera m) e art. 69, comma 2 TUIR, che stabilisce il trattamento fiscale dei compensi sportivi, percepibili al ricorrere delle seguenti condizioni:

  1. Il compenso/rimborso spese forfettario deve essere riferibile all’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica;

  2. L’erogante deve essere un soggetto riconosciuto dal CONI ai fini sportivi dilettantistici;

  3. Il compenso non deve essere percepito in relazione ad un rapporto di lavoro dipendente o nell’esercizio di arti e professioni.



Il termine assistente bagnanti non deve trarre in inganno, in quanto non svolge l’attività di un istruttore o allenatore, che a differenza del primo si occupa e partecipa in senso stretto all’attività sportiva, avendo invece la funzione di vigilanza e sicurezza a bordo vasca.


La soluzione che appare più coerente per il giusto inquadramento dell’assistente bagnanti (anche alla luce del recente orientamento espresso dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione in merito ai compensi sportivi) è certamente un contratto di lavoro dipendente, vista la necessità del possesso di una qualifica abilitante, l’obbligo di garantire la propria presenza in orari definiti ed il riconoscimento di un compenso fisso e predeterminato non legato alla effettiva attività svolta. Tutti elementi non riconducibili ad un rapporto di prestazione autonoma non professionale avente per oggetto l’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica.


Inoltre, alla luce della previsione del secondo comma dell’art. 2 del D.lgs. 81/2015 (Jobs Act), trattandosi sempre di “collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”, si può affermare con sufficiente certezza che alla prestazione di lavoro dell’assistente bagnanti si debba applicare la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.


L’assistente bagnanti dovrebbe, pertanto, essere considerato un lavoratore dipendente a tutti gli effetti e può essere assunto con le seguenti tipologie di contratti:

  • Tempo indeterminato;

  • Tempo determinato (verificando l’eventuale possibilità di attività stagionali);

  • Lavoro a chiamata (da utilizzare come supporto ad altri lavoratori che non riescono a garantire la presenza per tutto l'orario di apertura al pubblico della struttura).


Ove non ci trovassimo in situazioni per le quali è presente etero direzione (e, quindi, presunzione di applicazione del rapporto di lavoro subordinato) l’alternativa potrebbe essere la prestazione occasionale di cui all’articolo 67, comma 1, lett. l), TUIR.


In merito al trattamento economico, il lavoro di assistente bagnanti è regolato dal Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori (CCNL) del Settore del Turismo. Sono previsti, per l’appunto, quattro livelli, che vanno da quello d’ingresso, il sesto, a quello di vertice, il terzo, con maggiori funzioni e responsabilità.


Avv. Michele Margini


info@avvocatomargini.com


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