Spesso, purtroppo, capita che le società dilettantistiche, soprattutto nell’ultima parte della stagione sportiva, non provvedano più a riconoscere ai propri tesserati i rimborsi periodici pattuiti all’inizio del campionato e i calciatori, nella maggior parte dei casi sprovvisti di un accordo scritto, pensano che non ci sia nulla da fare per recuperare gli importi a loro dovuti.
In realtà non è così. I calciatori hanno tutto il diritto di richiedere i compensi promessi e non corrisposti da parte delle società, facendo valere le proprie pretese economiche anche in base ad un mero accordo verbale, come si vedrà in seguito. Preliminarmente occorre, tuttavia, soffermarsi sulla natura e sui limiti dei rimborsi corrisposti ai calciatori dilettanti che, per definizione, non sono professionisti.
Per i calciatori iscritti alla Lega Nazionale Dilettanti (Serie D e categorie inferiori) è esclusa ogni forma di lavoro autonomo o subordinato. Sono, tuttavia, ammesse di regolamenti F.I.G.C. forme di compenso a titolo di indennità di trasferta, premi e rimborsi forfettari di spesa. L’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.) vieta espressamente “gli accordi fra società e tesserati che prevedono compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale”. L’art. 94-ter, comma 8, delle N.O.I.F. stabilisce, altresì, la nullità di accordi integrativi e sostitutivi che prevedono l’erogazione di somme superiori rispetto a quelle fissate. La loro sottoscrizione può configurare un illecito disciplinare e comportare il deferimento dell’associazione sportiva e del calciatore agli organi della Giustizia Sportiva.
Quindi, i calciatori dilettanti possono (anzi, devono!) ricevere un rimborso forfettario di spesa dalle società di appartenenza, come affermato anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Federale, purché tale rimborso costituisca un contributo per le spese sostenute dal calciatore e non si trasformi in un’illegittima locupletazione economica legata alla prestazione svolta dal medesimo in favore della società.
Si presume che un rimborso rientrante nel limite stabilito dalla normativa fiscale per l’esenzione da imposte (€. 10.000,00 annui) sia perfettamente lecito e conforme alla normativa regolamentare. Un rimborso maggiore dovrebbe essere giustificato da spese elevate sostenute dall’atleta (ad esempio, spese di trasporto, carburante, usura dell’automobile, ecc.). In caso contrario, rimborsi di un’entità particolarmente elevata potrebbero mascherare compensi e premi in contrasto con la normativa federale.
In ogni caso, una volta appurato che il calciatore non rischia nulla da un punto di vista disciplinare, si può procedere al recupero giudiziale del credito vantato nei confronti della società. L’eventuale giudizio instaurato potrà essere svolto o innanzi la Giustizia Ordinaria (Giudice di Pace o Tribunale, a seconda dell’importo), previo obbligo di comunicare alla F.I.G.C. l’avvio della procedura, oppure innanzi la Giustizia Sportiva innanzi il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - della F.I.G.C., entro il termine della stagione sportiva successiva a quella a cui si riferiscono le pretese economiche.
In assenza di un accordo scritto, il credito potrà essere provato, ad esempio, anche a mezzo delle prove testimoniali, oppure producendo in giudizio sms o messaggi WhatsApp in cui i dirigenti della società promettevano il pagamento dei rimborsi dovuti, riconoscendo implicitamente il debito, o ancora mostrando i bonifici o gli assegni fino a quel momento ricevuti.
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Avv. Michele Margini
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